LA DISCIPLINA INAIL

Tutti i datori di lavoro sono tenuti per legge ad assicurare i propri lavoratori dipendenti
all’Inail per tutelarli contro gli eventi infortunistici e le malattie professionali. Oltre ai
lavoratori subordinati per i quali l’obbligo assicurativo nasce automaticamente per legge alla costituzione del rapporto di lavoro, ci sono altre figure che il testo unico sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali D.P.R. n. 1124 del 1965, assimila ai lavoratori dipendenti. Il principio cardine che è alla base di questa assimilazione che la norma propone è il seguente: ogni volta che si svolge
indipendentemente dalla tipologia di soggetto un’attività lavorativa manuale o
intellettuale meritevole di tutela scatta l’obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail.
Analizziamo figure particolari che meritano un adeguato approfonfimento:
Apprendisti. Gli apprendisti sono regolarmente coperti dall’assicurazione Inail anche se le retribuzioni degli stessi non sono utili al calcolo del premio. Sono considerati dunque alla stregua di un qualsiasi normale lavoratore subordinato.
Giornalisti. Versano solo ai propri enti gestori che sono INPGI e CASAGIT.
Agricoli. Gli OTI, gli OTD e i soci di cooperativa agricola sono soggetti all’assicurazione
Inail, ma versano il premio unitamente alla contribuzione Inps. Gli impiegati, i quadri e i
dirigenti agricoli sono assicurati e versano all’Enpaia.
Marittimi. Sono soggetti all’assicurazione Inail ma hanno una gestione specifica presente anche sul portale dell’Istituto.
Soci di cooperativa lavoro. Tutti i soci di cooperativa lavoro che prestano un’opera manuale o savraintendano al lavoro altrui sono soggetti all’assicurazione Inail.
Domestici. Sono soggetti all’assicurazione Inail anche se il datore di lavoro non ha un
rapporto diretto con l’Istituto versando il premio trimestralmente unitamente ai contributi Inps.
Artigiani. Il titolare di azienda artigiana riveste nel contempo la qualifica di assicurante e assicurato. Si comporta per se stesso esattamente così come avviene per i propri dipendenti, quindi è sempre soggetto all’assicurazione Inail.
Collaboratori familiari. I lavoratori dell’impresa familiare non vanno confusi con i
coadiutori familiari dell’artigiano, che tratteremo più giù, e che sono un’altra categoria di
soggetti Inail. In questo caso si tratta del coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado che prestano attività lavorativa manuale o di sovraintendenza di opera
manuale nell’ambito dell’impresa familiare che anche in assenza del requisito della
subordinazione devono essere sempre assicurati all’Inail.
Lavoratori accessori. Sono anch’essi soggetti all’assicurazione Inail, ma il premio è
contenuto nella quota di aquisto del singolo buono lavoro.
Lavoratori sportivi e dello spettacolo. Sono soggetti all’assicurazione Inail come la
generalità dei lavoratori.
Coadiutori dell’artigiano. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali
possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni e duecentosettanta ore. Le collaborazioni suddette devono avere un carattere d’aiuto nei confronti dell’artigiano, e per questo vengono inquadrate dalla dottrina come prestazioni affectionis vel benevolentiae causa, ovvero a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi, dunque rese da un familiare a titolo gratuito solo per l’esistenza di un rapporto affettivo. E’ fatto obbligo in capo all’artigiano titolare, di iscrivere all’inail detti soggetti per tutelarli da un evento infortunistico che potrebbe verificarsi durante l’espletamento di dette attività, ai sensi dell’art. 21, c. 6-ter, D.L. n. 269 del 2003 convertito in Legge n. 326 del 2003. Vanno però fatte delle considerazioni al proposito. Primo la norma è prevista solo per gli artigiani e nonanche per i commercianti. Secondo, non è escluso anche se si tratta di prestazioni occasionali rese da parenti, che nel qualcaso il soggetto non avesse una propria contribuzione Inps IVS, come nel caso di un disoccupato, nel contesto di un eventuale accesso ispettivo, gli accertatori potrebbero comunque ordinare l’iscrizione alla gestione relativa dell’Inps per il rispetto del requisito dell’abitulità e della prevalenza della contribuzione previdenziale altrimenti assente.
Collaboratori coordinati e continuativi e amministratori di società parasubordinati.
Anche questa tipologia di soggetti è obbligata all’assicurazione Inail. L’articolo 5 del
decreto legislativo 38/2000 ha, previsto, a decorrere dal 16 marzo 2000, l’obbligo
assicurativo all’ Inail degli amministratori di società in condizione di
parasubordinazione, a condizione che l’attività svolta sia compresa tra le attività protette,
citate all’articolo 1 del Testo unico approvato con il decreto del presidente della Repubblica
1124/1965 e successive modifiche e integrazioni. Deve trattarsi di attività svolta in virtù di
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in forma scritta o comunque di un
incarico formale che derivi da una delibera assembleare, senza vincolo di subordinazione;
infine, deve trattarsi di attività svolta in modo continuativo, senza mezzi organizzati, e
retribuita con periodicità e con un ammontare prestabilito.
Commerciante. A differenza dell’artigiano, per cui sussiste l’automaticità dell’iscrizione all’assicurazione Inail dall’inizio attività, per i commercianti è obbligatoria solo per coloro che operano all’interno di una società, o nell’ambito della cosiddetta impresa familiare. Quindi in base a questo principio appare chiaro che il titolare di impresa individuale commerciante non è soggetto ad alcun obbligo automatico di iscrizione. Attenzione però al concetto di base che ispira le assicurazioni Inail, che è sempre quello, ovvero nel momento in cui l’attività svolta comporta un potenziale rischio per il soggetto, lo stesso andrebbe tutelato sempre con l’iscrizione nei confronti dell’Istituto. Se ne deduce che dovrebbe essere fatto a monte per i titolari commercianti una valutazione che, nel qual caso riscontrasse comunque un rischio infortunistico, esigerebbe sempre l’iscrizione all’Inail per tutelare l’attività lavorativa del soggetto.
Insegnanti. Gli insegnanti delle scuole pubbliche e private sono soggette all’assicurazione Inail.
Amministratori di società commerciale. Nel caso in cui non si tratti di una società
unipersonale con amministratore unico, bensì di una società con più soci, l’assicurazione
inail è possibile solo all’interno di un rapporto di lavoro subordinato da dirigente. Questo
non è sempre ammesso dal diritto societario, infatti si può avere solo in alcuni casi. Ad
esempio per il presidente del consiglio di amministrazione, appunto inquadrato come
dirigente, se esiste dunque un effettivo assoggettamento della carica al potere direttivo e
disciplinare del consiglio di amministrazione. Nel caso di una società di capitali composta
da due soli soci entrambi amministratori ci può essere rapporto di lavoro subordinato da
dirigente e quindi di conseguenza l’assoggettamento all’assicurazione Inail. Il semplice
consigliere d’amministrazione non investito di particolari deleghe, non avendo
l’attribuzione di poteri individuali ed essendo assoggettato alla volontà del potere collegiale del consiglio, può avere un rapporto di lavoro subordinato da dirigente e dunque essere iscritto all’inail come tale. Questi appena descritti sono gli unici casi in cui in una società di capitali le cariche possono avere rapporto di lavoro da dirigente e quindi essere assicurati all’Inail in quanto tali.
Socio unico amministratore unico società unipersonali. Quando il socio amministratore unico in una società unipersonale, svolge un’attività lavorativa, manuale o intellettuale che sia, a favore della società con carattere di abitualità professionalità e sistematicità è soggetto all’assicurazione Inail.
Soci di società di persone. Nel caso di una società di persone composta da soci
amministratori come ad esempio nelle società in nome collettivo vale lo stesso discorso
fatto per le società commerciali senza però l’obbligo di un rapporto di lavoro dipendente,ovvero l’assoggettamento all’assicurazione Inail, indipendentemente se trattasi di artigiani o meno, in quanto per la natura della società in questione essendo i soci direttamente interessati all’attività lavorativa manuale o intellettuale che sia, questo comporta sempre e comunque l’assoggettamento al rischio e quindi l’iscrizione all’Inail, infatti la società in nome collettivo assume la veste di soggetto assicurante ed è sempre tenuta, in quanto tale, ad assolvere gli obblighi assicurativi nei confronti dei soci che prestano l’attività all’interno della società, in quanto considerati sempre soci lavoratori. Unica eccezione in questa fattispecie è rappresentanta dalla società in accomandata semplice, si conferma l’insussistenza dell’obbligo assicurativo per il socio accomandatario, mancando del tutto qualsiasi forma di subordinazione e di dipendenza funzionale. In quanto socio responsabile dell’amministrazione della società, la sua l’attività si identifica in funzione propriamente imprenditoriale, di direzione e di organizzazione dell’attività produttiva e ciò esclude la tutela assicurativa Inail. Diverso il discorso per il socio accomandante, il quale deve essere assoggettato all’assicurazione Inail ai sensi dell’articolo 4 del Testo unico 1124/65 . Fermo restando quanto sopra, non può, in assoluto, escludersi la possibilità, anche per i soci accomandatari, di instaurare un rapporto di dipendenza con la società, e quindi di assoggettamento all’obbligo assicurativo. La condizione, in questo caso è che il socio accomandatario si trovi in posizione subordinata nei confronti della società, in cui il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sia esercitato da altro organo.
Praticante iscritto ad albi professionali. Tali soggetti non devono essere assicurati all’Inail in quanto svolgono attività a titolo gratuito.
In definitiva sono soggette ad assicurazione tutte quelle attività considerate intrinsecamente ed oggettivamente pericolose, ma sopratutto al di là dei soggetti interessati che comportino un’attività lavorativa che esponi ad un rischio assicurato dall’Inail. In generale il principio è che l’utilizzo di macchine di qualsiasi tipo, oppure anche la sola possibilità che si possa entrare in contatto con queste per diverse mansioni, presuppone l’assicurazione del rischio. Tra le macchine rientrano anche i centralini telefonici, i centri elaborazione dati, i videoterminali e i registratori di cassa.

Dott. Piscitelli Raffaele Arcangelo
Consulente del Lavoro
ConLavoro

Il Durc Interno e la gestione delle Note di rettifica

Ai sensi dell’art. 1 del D. M. 24 ottobre 2007 il godimento di benefici normativi e contributivi  è subordinato alla regolarità contributiva del datore di lavoro. Il principio cardine su cui si basa tale procedura è contenuto nella Legge n. 296 del 2006 all’art. 1 comma 1175.  Tale regolarità deve essere verificata dall’Inps  secondo l’art. 3, comma 4, D. M. 24 ottobre 2007 senza materiale rilascio di DURC. Tale verifica, il cosiddetto «Durc interno», in precedenza prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di controllo, veniva effettuata ad ogni presentazione di dm/uniemens esponente agevolazioni contributive ed era strutturata su un sistema a «semafori» evidenziati sul cassetto previdenziale aziendale. Il “semaforo verde” autorizzava il godimento dei benefici, il “semaforo rosso” evidenziava una irregolarità e preannunciava l’emissione di una «Nota di rettifica» per il recupero dei benefici goduti in quel mese. Se l’azienda provvedeva a sanare l’irregolarità entro 15 giorni dal ricevimento della Nota di rettifica, questa veniva azzerata riconoscendo così il beneficio. Va inoltre ricordato che l’invio delle Note di rettifica era stato sospeso per l’anno 2013 in considerazione della reingegnerizzazione delle procedure informatiche che ha poi condotto alla creazione dell’uniemens 2013. Con il messaggio n. 2889/2014, l’Istituto introduce un nuovo sistema di verifica interna della regolarità contributiva che prevede l’invio a mezzo PEC di un preavviso di accertamento negativo al datore di lavoro non in regola, tra l’altro lo stesso identico funzionamento sarà previsto per l’altra tipologia di durc, ovvero quello esterno, conosciuto oggi come durc on line. Tale preavviso individua, tra l’altro, l’inadempimento che ha causato la non regolarità, agevolmente verificabile sul cassetto previdenziale aziendale. La mancata regolarizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione pec comporta il definitivo disconoscimento del beneficio per il mese in questione e la verifica verrà nuovamente effettuata nel mese successivo. L’avvenuta regolarizzazione entro 15 giorni autorizzerà il datore di lavoro a godere dei benefici per 4 mesi, anche in presenza di nuove irregolarità, in coerenza, appunto come si precisava, con il periodo di validità del durc esterno. Il sistema dei semafori presente sul cassetto previdenziale prevede adesso tre colorazioni:

  • VERDE= REGOLARE;
  • GIALLO = IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE A SEGUITO DI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO
  • ROSSO = NON REGOLARE;

Il nuovo DURC interno è attivo da maggio 2014 ma la prima verifica ha riguardato i periodi contributivi da gennaio 2008 e, in caso di irregolarità non sanate, si avrà, purtroppo, la previsione retroattiva della disapplicazione dei benefici anche sui mesi per i quali le Note di rettifica non sono state ancora spedite (da 11/2012). La verifica relativa ai mesi a decorrere da aprile 2014 ha riguardato tutte le matricole aziendali intestate allo stesso codice fiscale consultabili a mezzo della funzione «Evidenze su posizioni» presente sul cassetto previdenziale. Le irregolarità che possono essere rilevate dal controllo sono le seguenti:

  • DM10/uniemens DM10/uniemens non trasmesso
    F24 F24 non presente
    F24 Importo minore del dovuto
    Crediti/inadempienze Inadempienza aperta
    Crediti/inadempienze Inadempienza Iscritta al Ruolo

    non notificata

    Ruoli Cartella non riscossa

Ribadiamo dunque che a partire dal periodo di paga di Giugno 2014 la spedizione avviene a 60 giorni dalla pubblicazione sul Cassetto Previdenziale, e al fine di agevolare la segnalazione delle anomalie è stato introdotto nella sezione «contatti» del Cassetto Previdenziale l’oggetto «Durc interno» all’interno dell’argomento «Assunzioni agevolate e sgravi»

ConLavoro

Dott. Piscitelli Raffaele Arcangelo

Consulente del Lavoro

La differenza tra RSA e RSU

La rappresentanza sindacale aziendale si costituisce in azienda ai sensi dell’articolo 19 della legge 300 del 1970, ed è una rappresentanza che si costituisce su iniziativa di qualsiasi soggetto però con determinati requisiti, ovvero deve trattarsi di un’unità produttiva con almeno 15 dipendenti ed il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato deve essere stato firmato anche dal sindacato che propone la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale. Mentre la rappresentanza sindacale unitaria si costituisce sulla base degli accordi interconfederali oggi vigenti, e ha una caratteristica fondamentale, appunto quella di essere unitaria, quindi si comporta come un organo collegiale, e dunque in questo caso in azienda non avremo più rappresentanze sindacali aziendali, ma una sola, che appunto unitaria rappresenta tutte le sigle sindacali. Un’altra caratteristica della RSU è quella di essere elettiva dunque tutti i lavoratori vengono chiamati ad esprimere il loro voto in merito ai componenti che andranno a rappresentarli, e preciso appunto tutti lavoratori, in quanto l’elezione riguarda non solo i lavoratori sindacalizzati bensì tutti i dipendenti dell’azienda indipendentemente dall’iscrizione al sindacato. Altra cosa molto importante da sottolineare per quanto riguarda la RSU, è che possono presentare le liste alle elezioni non solo quei sindacati che sono legittimati dalla legge ma anche tutte quelle sigle che raccolgono un numero minimo di firme all’interno dell’azienda. Si pensi ad una sigla sindacale che non gode di alcuna rappresentatività esterna, quindi non è firmataria di alcun contratto collettivo, ma che nella realtà locale dell’azienda riesce comunque a godere di un minimo di rappresentatività espressa appunto da quel numero di firme di lavoratori che raccoglie all’interno della stessa. Dunque il grande pregio della RSU è appunto quello di essere un organo unitario, collegiale e di essere rappresentativo appunto della realtà locale dell’azienda. Per quanto riguarda la distinzione tra RSA ed RSU, una cosa molto importante da ricordare in merito alla costituzione della RSA, è che naturalmente questa non può essere una semplice rappresentanza di lavoratori, infatti la RSA può essere costituita soltanto all’interno di quelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e questo mi sembra un vincolo importante da ribadire e non da poco. Questo passaggio risulta particolarmente importante in quanto tutta quella parte derogatoria e integrativa della contrattazione collettiva ovviamente alla luce dell’ultima considerazione fatta non potrà essere posta in essere da una semplice rappresentanza sindacale qualsiasi, bensì soltanto da una RSA che rispecchi quelli che sono i limiti imposti dalla legge ovvero, ribadisco, sempre all’interno di quelle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo e più rappresentative a livello nazionale. Da un punto di vista pratico, e guardando la differenza da un punto di vista tipicamente aziendale, mentre nel caso concreto della RSA, il datore di lavoro ha un ruolo tipicamente passivo, in quanto si vede recapitare la lettera da parte di uno di quei sindacati maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in cui viene appunto comunicato la costituzione della RSA, tutt’altro discorso è invece la costituzione della RSU, in quanto si tratta di un procedimento elettorale all’interno del quale viene chiamato a partecipare anche il datore di lavoro che ha un ruolo attivo non proprio marginale e che consiste nell’organizzare all’interno dell’unità produttiva le elezioni ed i seggi.

Dott. Piscitelli Raffaele Arcangelo

Consulente del Lavoro

ConLavoro